giovedì 23 febbraio 2012

LA CHIUSURA DELLE SCUOLE SU ORDINANZA DEL SINDACO PER L'ALLUVIONE NON COMPROMETTE LA VALIDITA' DELL'ANNO SCOLASTICO PUR COMPORTANDO LA DISCESA DEI GIORNI AL DI SOTTO DEL LIMITE DI 200

Il Ministero dell'Istruzione, in seguito ad interrogazione parlamentare sulle disposizioni da seguire nelle scuole che, per calamità atmosferiche, sono rimaste chiuse, ha chiarito che, in tal caso, non è obbligatorio il rispetto del numero dei giorni (200) previsti dal calendario scolastico.
scuola elementare Capuana


 

CHIARIMENTI DEL MIUR SULLA CHIUSURA DELLE SCUOLE PER NEVE   (ed altre calamità atmosferiche)

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Dipartimento per l'Istruzione
Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici e per l'Autonomia Scolastica
Roma, 22 febbraio 2012
Oggetto: eccezionali eventi atmosferici:
- validità dell'anno scolastico
- adeguamenti dei calendari scolastici regionali.
Come noto l'art. 74 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, recante il Testo Unico delle disposizioni
legislative in materia di istruzione, contiene alcune norme di carattere generale relative alla definizione del
calendario scolastico, quali quelle che riguardano la fissazione dell'inizio e del termine dell'anno scolastico e del periodo di svolgimento delle attività didattiche.
In particolare, il comma 3, stabilisce che "allo svolgimento delle lezioni sono assegnati almeno 200 giorni".
Tali disposizioni e nello specifico la norma appena richiamata, rappresentano i limiti entro i quali si esercita la
competenza delle Regioni a determinare il calendario scolastico (art. 138 D.Lgs 112/98) e quella delle istituzioni scolastiche a disporre eventuali adeguamenti dello stesso in relazione a specifiche esigenze del Piano dell'Offerta Formativa (art. 5 D.P.R. 275/99).
Si tratta, quindi, di norme che vanno osservate all'atto della determinazione dei calendari scolastici da parte delle Regioni e in sede di adeguamento dei medesimi da parte delle scuole. L'eventuale violazione di tali norme costituisce, di conseguenza, ragione di illegittimità dei relativi provvedimenti di adozione o di adeguamento dei calendari scolastici.
Può tuttavia accadere , come è di fatto avvenuto nelle scorse settimane durante le quali alcune aree del nostro Paese sono state interessate da eccezionali nevicate, che si verifichino eventi imprevedibili e straordinari (ad esempio gravi calamità naturali, eccezionali eventi atmosferici) che inducano i Sindaci ad adottare ordinanze di chiusura delle sedi scolastiche.
Al ricorrere di queste situazioni si deve ritenere che è fatta comunque salva la validità dell'anno scolastico, anche se le cause di forza maggiore, consistenti in eventi non prevedibili e non programmabili, abbiano comportato, in concreto, la discesa dei giorni di lezione al di sotto del limite dei 200, per effetto delle ordinanze sindacali di chiusura delle scuole.
Resta inteso che le istituzioni scolastiche, soprattutto se interessate da prolungati periodi di sospensione
dell'attività didattica, potranno valutare, a norma dell'art. 5 del DPR 275/99 "in relazione alle esigenze derivanti dal Piano dell'offerta formativa", la necessità di procedere ad adattamenti del calendario scolastico finalizzati al recupero, anche parziale, dei giorni di lezioni non effettuati.
In buona sostanza le decisioni delle scuole dovranno avere a riferimento da un lato l'esigenza di consentire agli alunni il pieno conseguimento degli obiettivi di apprendimento propri dei curricoli scolastici e, dall'altro, quella di permettere agli insegnanti di disporre degli adeguati elementi di valutazione degli apprendimenti e del comportamento degli studenti, secondo quanto previsto dagli artt. 2 e 14 del D.P.R. 22 giugno 2009, n. 122.
Si rappresenta, infine, che l'eventuale riduzione dei giorni di sospensione dell'attività didattica andrà condivisa con gli enti locali interessati, considerato l'evidente riflesso che tale decisione ha sull'organizzazione dei trasporti e sul funzionamento degli edifici scolastici.
IL DIRETTORE GENERALE
F.to Carmela Palumbo
Destinatari
Ai Direttori Generali degli Uffici Scolastici Regionali
Ai Dirigenti Scolastici delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado
Eccetera



Nessun commento:

Informazioni personali

La mia foto
barcellona pg, messina, Italy
Questo blog non va considerato testata giornalistica: poichè i suoi post non vengono aggiornati con cadenza periodica e preordinata, non può costituire prodotto editoriale, ai sensi della legge n.62 del 7.3.2001. L'autore si dichiara non responsabile per i commenti ai vari post. Eventuali commenti dei lettori, lesivi dell'immagine o dell'onorabilità di persone terze non vanno addebitati all'autore, neppure quando vengono formulati da anonimi o criptati. Le immagini pubblicate, quando non sono di proprietà dell'autore, sono procurate con licenza di pubblico dominio o prese liberamente dalla rete. Nell’eventualità che qualcuna violasse i diritti di produzione, si pregano gli interessati di darne comunicazione a questo blog perché si provveda prontamente alla cancellazione.