mercoledì 12 maggio 2010

IL NUOVO LODO ALFANO - DEFINITO COSTITUZIONALE - PRONTO PER PROTEGGERE IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA, QUELLO DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI E I MINISTRI



DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE RECANTE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SOSPENSIONE DEL PROCESSO PENALE NEI CONFRONTI DELLE ALTE CARICHE DELLO STATO


Art. 1.
1. Al di fuori dei casi previsti dall’articolo 90 della Costituzione, quando l’autorità
giudiziaria esercita l’azione penale nei confronti del Presidente della Repubblica,
anche in relazione a fatti antecedenti alla assunzione della carica, ne dà immediata
comunicazione al Senato della Repubblica, trasmettendo gli atti del procedimento.
Entro il termine di novanta giorni dalla comunicazione, nel corso dei quali il
procedimento è sospeso, il Parlamento in seduta comune dei suoi membri può
disporre la sospensione del processo.
2. Al di fuori dei casi previsti dall’articolo 96 della Costituzione, quando l’autorità
giudiziaria esercita l’azione penale nei confronti del Presidente del Consiglio dei
ministri e dei ministri, ne dà immediata comunicazione alla Camera di appartenenza,
trasmettendo gli atti del procedimento. La comunicazione è data al Senato della
Repubblica se si deve procedere nei confronti di soggetti che non sono membri delle
Camere. Entro il termine di novanta giorni dalla comunicazione, nel corso dei quali il
procedimento è sospeso, la Camera di appartenenza o il Senato della Repubblica
possono disporre la sospensione del processo.
3. La sospensione del processo opera per l'intera durata della carica o della funzione e
si applicano le disposizioni dell'articolo 159 del codice penale.
4 La sospensione non impedisce al giudice, ove ne ricorrano i presupposti, di
provvedere ai sensi degli articoli 392 e 467 del codice di procedura penale per
l'assunzione delle prove non rinviabili.
5. In casi di sospensione del processo, non si applica la disposizione dell'articolo 75,
comma 3, del codice di procedura penale. Quando la parte civile trasferisce l'azione
in sede civile, i termini per comparire, di cui all'articolo 163-bis del codice di
procedura civile, sono ridotti alla metà, e il giudice fissa l'ordine di trattazione
delle cause dando precedenza al processo relativo all'azione trasferita.


Art. 2
1. La disposizioni della presente legge si applicano ai processi in corso alla data della
sua entrata in vigore.
2. Nei casi di cui al comma 1, il giudice ne dà immediata comunicazione alla Camera
di appartenenza o al Senato della Repubblica, trasmettendo gli atti ad essi relativi.
Entro il termine di novanta giorni dalla comunicazione, nel corso dei quali il processo
è sospeso, la Camera di appartenenza, il Senato della Repubblica o il Parlamento in
seduta comune dei suoi membri decidono se disporre la sospensione del processo per
la durata della carica o del mandato.


Art. 3
(Entrata in vigore).
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

1 commento:

Unknown ha detto...

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franz

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