giovedì 6 agosto 2009

ANCHE NOI PAGHIAMO LA TIA: S'INTERESSERA' QUALCUNO PER FARLA CORREGGERE?



C'è chi s'interessa davvero per difendere i diritti dei cittadini: è il difensore civico di un Comune diverso dal nostro: è avvocato, si chiama Saglimbene e difende i cittadini di Misterbianco. Adesso si sta interessando della TIA ATO, cioè della tariffa sull'igiene ambientale e ha intenzione di spuntarla almeno per quanto riguarda il pagamento dell'IVA, finora trattenuto nelle fatture decorse.

Questa la notizia, che ci sembra giusto far conoscere al nostro difensore civico, perchè possa eventualmente utilizzarla a favore della nostra comunità:

"Dopo il pronunciamento della Corte costituzionale sulla natura giuridica della Tia, la Tariffa di igiene ambientale, il difensore civico del Comune di Misterbianco, l'avvocato Salvatore Saglimbene, ha scritto alla società d'ambito Simeto Ambiente chiedendo all'Ato3 di "conteggiare ed emettere i documenti fiscali di annullamento parziale delle fatture emesse". "In virtù ed esecuzione della sentenza 238 della Corte Costituzionale - ha spiegato l'avvocato Saglimbene - alla Tia, essendo un'entrata di natura tributaria, non deve essere applicata l'Iva, l'imposta sul valore aggiunto. Alla luce di questa sentenza è necessario che vengano rimborsati agli utenti gli importi dell'iva già incassati con le bollette emesse dall'inizio del servizio sino ad oggi. E' nell'interesse di tutti i cittadini dei 18 comuni dell'Ato3 la restituzione delle somme incassate". Il difensore civico si è fatto portavoce della questione per tutti e 18 i Comuni che ricadono sotto la gestione dell'Ato 3 Simeto Ambiente".

13 commenti:

franzsidoti ha detto...

E' una buona notizia.Speriamo che il nostro difensore civico ne faccia tesoro.Intanto devo rilevare che qui nell'area spinesante-calderà il servizio nettezza urbana sta funzionando egregiamente.

rino ha detto...

Per non indurre in confusione e per non ingenerare false illusioni sull’argomento bisognerebbe informarsi sulla natura giuridica della Società che gestisce l'ATO di Misterbianco e riuscire a sapere quali poteri siano stati attribuiti agli organi societari nello statuto, al fine di verificare se la nostra situazione sia equiparabile ed assimilabile. Su siffatto tema la Corte Costituzionale, essendo stata sollevata, nel mese di luglio u.s., in via incidentale una questione dirimente sulla natura giuridica della T.I.A. se si tratta di Tassa ovvero di Tariffa, è chiamata a pronunciarsi e chiarire a breve. In attesa della decisione ritengo che, pur rimanendo illegittima la richiesta di conguaglio, come a suo tempo chiesta dall’ATO 2 ME s.p.a., la richiesta per l’anno in corso va soddisfatta e pagata.

barcellonablog ha detto...

@ RINO Cosa intendi per richiesta dell'anno in corso? la normale tariffa senza conguaglio? o altro?
Risponda l'avvocato del blog...

giovanni ha detto...

giovanni ha detto...
Con sentenza n. 238 del 24 luglio 2009 la Corte Costituzionale ha messo la parola fine al problema dell’Iva sulle bollette TIA stabilendo finalmente che si tratta di una tassa e non di una tariffa e che la competenza è delle Commissioni tributarie escludendo di fatto la competenza dinnanzi il Giudice di Patti. Con questa sentenza si ha la certezza giuridica che l’IVA non è assolutamente dovuta sulle bollette. A questo punto occorre restituire l’Iva agli utenti”.



A comunicarlo il Presidente dell’Associazione Consumatori Siciliani, Nicola Calabria. Questa sentenza inciderà sulle bollette TIA finora emesse dall’ATO 1 e dall’ATO2, ma anche da altri ATO in Sicilia. “La Corte Costituzionale non ha fatto altro” ha dichiarato Nicola Calabria “che stabilire un principio che tutti sapevamo ovvero che la TIA è una tassa e non una tariffa. Adesso ci auguriamogiovanni ha detto...
Con sentenza n. 238 del 24 luglio 2009 la Corte Costituzionale ha messo la parola fine al problema dell’Iva sulle bollette TIA stabilendo finalmente che si tratta di una tassa e non di una tariffa e che la competenza è delle Commissioni tributarie escludendo di fatto la competenza dinnanzi il Giudice di Patti. Con questa sentenza si ha la certezza giuridica che l’IVA non è assolutamente dovuta sulle bollette. A questo punto occorre restituire l’Iva agli utenti”.



A comunicarlo il Presidente dell’Associazione Consumatori Siciliani, Nicola Calabria. Questa sentenza inciderà sulle bollette TIA finora emesse dall’ATO 1 e dall’ATO2, ma anche da altri ATO in Sicilia. “La Corte Costituzionale non ha fatto altro” ha dichiarato Nicola Calabria “che stabilire un principio che tutti sapevamo ovvero che la TIA è una tassa e non una tariffa. Adesso ci auguriamo che i vari ATO ne prendano atto e detraggano l’IVA dalle fatture, onde evitare il contenzioso per il rimborso”.



“Comunque resteremo vigili a che non ci siano dei colpi di mano” conclude Calabria “sui risultati ottenuti finora a tutti i livelli giurisdizionali, affinché a qualcuno non venga in mente di beffare i cittadini. Cosa ne pensate?

31 luglio 2009 16.16
barcellonablog ha detto...
che i vari ATO ne prendano atto e detraggano l’IVA dalle fatture, onde evitare il contenzioso per il rimborso”.



“Comunque resteremo vigili a che non ci siano dei colpi di mano” conclude Calabria “sui risultati ottenuti finora a tutti i livelli giurisdizionali, affinché a qualcuno non venga in mente di beffare i cittadini. Cosa ne pensate?

31 luglio 2009 16.16
barcellonablog ha detto...

barcellonablog ha detto...

Ma Giovanni, quanti copia ed incolla hai fatto?

rino ha detto...

Nicola Calabria, sarà persona stimata e stimabile ma in ogni sua uscita pubblicitaria e/o propagandistica richiama sentenze che al caso nostro spesso non si attagliano. Sulle sue enunciate posizioni desidererei vedere gli atti da lui richiamati per leggerli e chiosarli assieme. A volte le notizie giornalistiche contengono verità nascoste, che possiedono e mimetizzano presupposti tecnici spesso in contrasto con le speranze di noi contribuenti, che di frequente coincide con la volontà di non pagare. Io ho sostenuto per ragioni professionali difese sull’argomento ed ho affermato le ragioni dei provvedimenti adottati dagli organi istituzionali. In una occasione (l’unica che riguarda il nostro ambito) il T.A.R. di Catania ha rigettato la richiesta dell’Associazione dei Consumatori Pattesi, che aderisce all’organizzazione di Calabria. Dunque sulle vicende processuali affrontate posso dire per maturata esperienza che, pur concordando con il principio dichiarato da Giovanni e sancito dalla Corte Costituzionale, non è detto che siffatta interpretazione giuridica possa automaticamente far discendere rilievi ed approdi definitivi sulla natura della T.I.A., in quanto tariffa fondata sul criterio della corrispettività del tributo rispetto al servizio … da qui si ricavano considerazioni più articolate e complesse …

Tommaso ha detto...

Ma il conguaglio, che non ha nulla a che vedere con la tariffa, lo dobbiamo pagare, a fronte di tanti disservizi?
Avvocato, cosa ne pensa la nostra Amministrazione Comunale?

giovanni ha detto...

X barcellonablog, scusate ho sbagliato.

rino ha detto...

Rispondo a Tommaso: ho l'impressione che per la gestione delle società d'ambito ottimale si continui a confondere il rapporto tra ATO e utente-contribuente (?) con i poteri che il socio in una s.p.a., quale è il comune di Barcellona P.G., può e deve esercitare. Pur insistendo, nella circostanza, in un servizio pubblico locale essenziale [raccolta integrata (?) dei rifiuti] il comune-socio può esercitare in via diretta poteri di controllo sul rispetto delle prestazioni del soggetto appaltatore e, qualora non vi sia piena soddisfazione, sollecitare gli organismi dell'ATO a porre in essere le azioni idonee alla tutela degli interessi delle comunità cittadine coinvolte. Mentre in via indiretta può far valere i diritti dei propri cittadini con azioni indirette tese a richiedere un risarcimento per evidente lesione degli interessi-diritti alla igiene pubblica ed alla salute pubblica. Ogni ulteriore considerazione travalicherebbe i rituali canoni giuridici.
Per quanto, invece, riguarda il pagamento o meno del conguaglio và detto che il cittadino-contribuente, qualora l'ATO non provveda ad annullare in autotutela la bollettazione inviata, questi non può far valere legittimamente i propri diritti se non adendo l'Autorità giudiziaria competente.
Infine rientra nella responsabilità e nel posseduto libero arbitrio di ciascuno decidere se pagare o meno a fronte di una GE.SE.NU. spa, soggetto affidatario del servizio, palesemente inadempiente nelle prestazioni dovute ed obbligazioni contrattuali assunte.

franzsidoti ha detto...

Rino,ma la gesenu il contratto di appalto con chi l'ha fatto? Con l'ato,vero? E l'ato non è l'associazione dei comuni d'ambito? Se qualcosa non funziona in questo rapporto, e il cittadino ne soffre ,chi è preposto a sanarla?Non è forse l’ato? Perché allora deve essere il cittadino a far valere dinanzi all’autorità giudiziaria i propri diritti nei confronti dell’inadempienza o degli atti illegittimi dell’ato-gesenu? E l’ato che rappresenta i comuni e i cittadini che ci sta a fare? C’è qualcosa di storto e confuso in questo rapporto ato-gesenu -cittadini.Un cittadino singolo non può imbarcarsi in una vertenza giudiziaria dal rapporto così confuso.Da gennaio 2010 si sblocca la class action ma senza riferimento al pregresso.Allora forse i cittadini avranno un’arma in più .Ma intanto dobbiamo pagare,anche il conguaglio illegittimo ,perché il gioco non vale la candela.Questa è la mia opinabile opinione.

rino ha detto...

Generale le storture e la confusione figliano dalla mente degli uomini che, con atteggiamento pilatesco, intendono "prendere il fuoco con le mani degli altri". Dobbiamo abituarci, compreso Lei, ad assumerci le nostre responsabilità, anche come cittadini, esercitando legittimamente le azioni attribuite dalla legge. Se poi vogliamo sovrapporre confusamente ogni cosa senza distinguere ruoli e funzioni siamo noi stessi ad ingenerare e diffondere, deliberatamente, confusione sulle fonti normative, sulla loro applicazione e sulle conseguenti interpretazioni ... e ciò stride con una società matura, consapevole, responsabile, critica sì, ma non querula …

franzsidoti ha detto...

Rino , lei non mi ha risposto.

rino ha detto...

Gen. pensavo che le mie parole avessero un senso implicito comprensibile. Mi scuso se non sortito effetti. Sappia però che le società d'ambito operano in regime di diritto societario con tutto quello che ne discende ...

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